Eccezioni - Proponibilità - Mancata presentazione delle osservazioni ex art. 95 legge fall. - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, comma 2, l. fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24160 del 13/10/2017