Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 03/04/1991
Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - In genere - Rapporti col giudice delegato.
Il Tribunale fallimentare, mentre non può sostituirsi al giudice delegato, quando questi eserciti funzioni decisorie di natura giurisdizionale (come nell'ipotesi prevista dal n. 7 dell'art. 25 legge fall.), nell'ambito dei poteri amministrativi, essendo investito dell'intera procedura ed avendo delegato il giudice singolo (art. 23 legge fall.), si trova in posizione gerarchica sopraordinata rispetto a quest'ultimo. Pertanto, il detto tribunale, non solo ha il potere, espressamente previsto dall'art. 23 citato, di annullare e riformare i provvedimenti del giudice delegato, ma ha anche quello di sostituirsi al medesimo giudice delegato nell'emanazione dei provvedimento di competenza di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto valida l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale fallimentare alla curatela perché questa esercitasse il diritto di riscatto in ordine ad una vendita con patto di riscatto effettuata dal fallito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 03/04/1991