Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17310 del 23/07/2009
Assegno circolare - Emissione successiva alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia relativa - Configurabilità - Condizioni - Azione promossa dal curatore - Necessità - Conseguenze - Obbligazione di pagamento, da parte della banca emittente, in favore del prenditore - Sussistenza - Fondamento.
In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo, ma solo il primo atto è inefficace e sempre che ricorrano le citate condizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17310 del 23/07/2009