Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983
Tribunale fallimentare - provvedimenti - decisione dei reclami - decisione del tribunale nel senso che, in caso di fallimento dello imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. Civ. La rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ex art.508 cod. Civ. - impugnabilità per cassazione di detta decisione ex art. 111 cost. - esclusione.*
Il provvedimento con il quale il tribunale, in Sede di reclamo avverso un decreto del giudice delegato, stabilisce che, in caso di fallimento dell'imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. civ. la rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. Trattandosi di provvedimento che non decide con effetto di giudicato su un diritto, per cui da esso il predetto curatore e, più specificamente, l'eredità, non riceve alcun pregiudizio definitivo.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983