Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1648 del 25/05/1972
Imprese soggette - imprenditore defunto - effetti - per i creditori - in genere - fallimento post mortem - separazione del patrimonio del fallito - prelazione dei creditori del defunto fallito - trascrizioni o iscrizioni contro l'erede - irrilevanza - sequestro conservativo della quota ereditaria - inopponibilità al fallimento.*
081158 358489*
Il fallimento post mortem determina la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede, con la conseguente prelazione dei beni erri, ivi compresi gli immobili, a favore dei creditori del de cuius, prelazione la quale comporta la preferenza loro accordata nell'aggredire il patrimonio separato, nonostante l'esistenza di trascrizioni o iscrizioni anteriori al fallimento, prese contro l'erede. Pertanto, il sequestro conservativo che un creditore abbia ottenuto e trascritto sulla quota ereditaria spettante al debitore sulla successione di persona dichiarata fallita post mortem, e inopponibile al fallimento, ancorchè effettuato prima della dichiarazione del fallimento del de cuius e della conseguente annotazione di cui all'art 88 della legge fallimentare.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1648 del 25/05/1972