Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita - Modalità - Potere discrezionale del giudice delegato - Conseguenze.
L'art 106 legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonché delle concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private né richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 662 del 12/01/2018