Ammissione tempestiva del credito al capitale - Effetti - Domanda tardiva del credito agli interessi - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per prestazioni professionali.
La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6060 del 26/03/2015