Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Conseguenze - Crediti contestati - Sindacato del giudice dell’omologa - Limiti.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, sicchè in sede di omologa dell'accordo non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/05/2018