Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.
Allorché il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018