Concordato preventivo - Risoluzione ex art. 186 l.fall. - Condizioni - Valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento - Esclusione - Fondamento.
Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18738 del 13/07/2018