Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18489 del 12/07/2018
Concordato preventivo - Crediti dei soci per finanziamento ponte in funzione del concordato - Concessione del finanziamento prima dell'entrata in vigore della novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012 - Prededucibilità del credito - Esclusione - Prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di prededuzione in sede fallimentare, il credito derivante dal finanziamento del socio "in funzione della presentazione della domanda di concordato" (cd. "finanziamento-ponte"), ad una s.r.l. ammessa al concordato preventivo e poi fallita, concesso, prima dell'entrata in vigore della novella all'art. 182-quater l.fall., (avvenuta con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012), non può essere ammesso al passivo in prededuzione, in mancanza di una norma espressa, grazie alla la quale fosse prevista l'estensione ai crediti dei soci la prededucibilità, come quella successivamente introdotta dal citato decreto legge, in deroga al disposto dell'art. 2476 c.c.; né per tali finanziamenti il rango prededucibile può trovare fondamento nell'art. 111, comma 2, l. fall., in quanto, in assenza di una deroga espressa, deve trovare comunque applicazione la disciplina dell'art. 2476 c.c., in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18489 del 12/07/2018