Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, ORDINANZA N. 22210 DEL 12/09/2018
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.