Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - decreto di espropriazione - pronuncia e notifica - effetti - automatica perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario della cosa o ad altro soggetto che ancora la possieda "uti dominus" - configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem" - requisiti - atto di interversione del possesso - necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 02/10/2018
>>> Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis".
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 02/10/2018