Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - revocatoria fallimentare - escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell’azione - conseguenze - ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l. fall. - sussistenza - reviviscenza della prelazione pignoratizia - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24627 del 05/10/2018
>>> Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escussola garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24627 del 05/10/2018