Ammissione con riserva
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - crediti previdenziali iscritti a ruolo - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - ammissione al passivo - modalità - ammissione con riserva ex art. 88 d.p.r. n. 602 del 1973 - esclusione - ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. - anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018
>>> In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018