Prosecuzione "ope legis"
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - contratto in corso - prosecuzione "ope legis" - dichiarazione di scioglimento del commissario - conseguenze - prededucibilità del credito del contraente “in bonis” - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018
>>> Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018