Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - in genere - vendita di bene iscritto nel pubblico registro automobilistico – opponibilità al fallimento del debitore – condizioni – mero deposito della richiesta di trascrizione alla data del fallimento – insufficienza – trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – necessità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018
Ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018