Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - procedimento per la dichiarazione di fallimento – requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. – onere probatorio a carico del debitore – bilanci degli ultimi tre esercizi – valore probatorio - prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. – motivata inattendibilità – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018
In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018