Fallimento - effetti per il fallito - rapporti processuali
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - giudizio in cui è già parte il fallimento - legittimazione del fallito ad impugnare la sentenza - esclusione - fondamento - rilevabilità d'ufficio - sussistenza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018
Il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere di impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018