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Formazione dello stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato passivo

Fallimento ed altre procedure concorsuali - formazione dello stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare - Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo - In tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. Dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art. 52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi, l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi legali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011 -------

Fallimento ed altre procedure concorsuali -  formazione dello stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare - Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo - In tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art. 52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi, l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi legali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il curatore del fallimento della Casillo Grani S.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Foggia la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. chiedendo accertarsene la responsabilità per concessione abusiva di credito alla società fallita, con la condanna al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare delle passività non bancarie della stessa, detratte le attività fallimentari, e chiedendo altresì la revoca degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti effettuati, nonché, in subordine, la rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali.
1.1. - Con sentenza non definitiva del 24 maggio 2002, il Tribunale di Foggia, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l'eccezione di diletto di legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione risarcitoria, rigettò l'azione revocatoria e dichiarò inammissibile la domanda di rideterminazione degli interessi. 2. - La sentenza, impugnata dalla Banca, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bari, che con sentenza del 15 giugno 2004 ha dichiarato il difetto di legittimazione de curatore in ordine all'azione risarcitoria, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
In ordine all'azione revocatoria, la Corte ha innanzitutto escluso l'indeterminatezza della domanda, osservando che l'avvenuta produzione del partitario del libro giornale della società fallita era sufficiente a consentire l'individuazione degli atti da revocare. Rilevato peraltro che la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Foggia era stata preceduta da altra emessa dal Tribunale di Nola e cassata per incompetenza, ha escluso che il periodo sospetto potesse essere fatto decorrere da quest'ultima sentenza, ritenendo che non potessero trovare applicazione i principi relativi alla consecuzione delle procedure concorsuali, attesa la diversità della fattispecie, ed aggiungendo che il pregiudizio che ne derivava per le ragioni dei creditori era ricollegatole all'inerzia del primo ufficio fallimentare, che non aveva tempestivamente promosso le azioni revocatorie.
Quanto alla ridetemi inazione del tasso d'interesse, la Corte ha affermato che la relativa questione, in quanto riguardante un credito ammesso al passivo, non era proponibile dinanzi ad un giudice diverso da quello fallimentare, e doveva comunque ritenersi preclusa dall'intervenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo. 3. - Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Banca resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale il curatore resiste a sua volta con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositalo memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, occorre prendere atto che, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cit., la difesa del fallimento ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso, con cui aveva dedotto la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056, 1223, 1226. 1227, 2740 e 2394 cod. civ. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 240 e 146 nonché l'insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione del curatore in ordine alla domanda di risarcimento del danno per concessione abusiva di credito. 1.1. - Tale rinuncia, conseguente all'orientamento adottato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 28 marzo 2006, n. 7031. sfavorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente, non esige uno specifico mandato ne' la sottoscrizione della parte, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del difensore, in relazione agli aspetti tecnici della difesa, e non implicante disposizione del diritto controverso (cfr. Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 111 54;
23 ottobre 2003, n. 15962).
2. - Essa, comportando il passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata concernente l'azione risarcitoria, rende inammissibile, per difetto d'interesse, il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la controricorrente ha denunciato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata in riferimento alla medesima domanda, nonostante la mancata indicazione del fatto dannoso specificamente addebitabile ad essa convenuta.
2.1. - Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha infatti natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere quindi esaminato con priorità solo se le predette questioni, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, mentre laddove detta decisione sia intervenuta, come nella specie, esso va esaminato solo in presenza di un interesse attuale, configurabile unicamente nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass., Sez. Un. 4 novembre 2009, n. 233 18; 6 marzo 2009, 5456).
3. - È invece fondato il secondo motivo del ricorso principale, con cui il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 67 L. Fall. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento all'azione revocatola, ha fatto decorrere il periodo sospetto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Foggia. Sostiene il fallimento che la dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Nola non ha cancellato l'accertamento dello stato d'insolvenza contenuto nella sentenza dallo stesso emessa, il quale non è stato rimesso in discussione dalla successiva sentenza del Tribunale di Foggia, avendo quest'ultima compiuto al riguardo un accertamento meramente ricognitivo, con la conseguenza che trovano applicazione i principi relativi alla successione delle procedure concorsuali, in virtù dei quali gli effetti tipici del fallimento vanno ricollegati alla prima sentenza.
3.1. - In proposito, va ribadito il principio, enunciato in riferimento a fattispecie analoghe, secondo cui, qualora ad una prima dichiarazione di fallimento resa da un tribunale, poi riconosciuto incompetente in sede di conflitto positivo virtuale di competenza o di regolamento di competenza facoltativo, faccia seguito un'altra dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale designato da questa Corte, il periodo sospetto, ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, dev'essere computato a ritroso dalla data della prima sentenza (cfr. Cass., Sez. 1, 5 novembre 2010, n. 22544; 28 maggio 2008, n. 14065). La risoluzione del conflitto di competenza tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta infatti la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento davanti al tribunale ritenuto competente; pertanto, la procedura prosegue presso quest'ultimo tribunale con le sole modifiche necessari e (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore). in ossequio al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare, espressamente sancito dall'art. 9-bis L. Fall., introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 8 ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (cfr. Cass.. Sez. Un. 18 dicembre 2007, n. 26619; Cass. Sez. 1. 31 maggio 2010. n. 13316; 11 giugno 2008. n. 15560).
4. - L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, concernente l'azione revocatoria, rende opportuno anticipare l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la controricorrente deduce l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la nullità dell'atto di citazione, in riferimento alla medesima domanda, fosse stata sanata dall'esibizione del partitario del libro giornale. 4.1. - Nell'atto di citazione, il cui esame è consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio contestato, il fallimento aveva chiesto la revoca degli atti a titolo oneroso, a norma dell'art. 67, comma 1, n. 1, L. Fall., nonché di tutti i versamenti effettuati sul conto corrente della società fallita con mezzi propri di pagamento, a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 subordinatamente a norma dell'art 67, comma 1, n. 3, L. Fall., con la condanna della Banca al pagamento della somma di L. 121.022.196.446 per gli anni 1992-1993 e della somma da determinarsi in corso di causa per l'anno 1994, o delle somme da accertarsi nel corso del giudizio.
La Corte d'Appello ha ritenuto che tali indicazioni fossero sufficienti ai fini dell'individuazione dell'oggetto e del titolo della domanda, anche in virtù dell'avvenuta integrazione nel corso del giudizio mediante la produzione del partitario del libro giornale della società fallita, in cui erano riportate dettagliatamente tutte le rimesse effettuate in favore della banca convenuta relativamente al periodo indicato.
4.2. - In proposito, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della Banca, secondo cui le poste annotate nel partitario, comportando un notevole ridimensionamento della pretesa azionata dal fallimento, risultavano inidonee ad integrare le indicazioni dell'atto di citazione.
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario. questa Corte ha infatti affermato da tempo che la mancata indicazione dei singoli versamenti di cui si chiede la revoca non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto e del titolo della domanda, per la cui individuazione risulta sufficiente l'indicazione del conto corrente sul quale te rimesse sono affluite e dell'arco temporale in cui sono state effettuate, eventualmente accompagnata dalla precisazione del loro importo complessivo, che costituisce la somma di cui si chiede la restituzione (cfr. Cass., Sez. 1 30 maggio 2008. n. 14552; 22 giugno 2007, n. 14676; 31 marzo 2006. n. 7667; 5 aprile 2005. n. 7074; 12 novembre 2003, n. 17023).
Pur riconoscendosi che nella revocatoria di pagamenti, ai sensi dell'art. 67, L. Fall., ciascun pagamento di cui si chiede la revoca costituisce oggetto di una distinta domanda, si è osservato che ove si tratti di rimesse in conto corrente, l'accoglimento dell'azione richiede la ricostruzione dell'andamento dei movimenti registrati in conto durante un determinato arco di tempo, per stabilire se le singole rimesse abbiano avuto funzione solutoria (cfr. Cass.. Sez. 1, 31 marzo 2006, n. 7667, cit.; 12 novembre 2003, n. 17023. cit.). È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le rimesse in conto corrente in tanto sono revocabili, ai sensi dell'art. 67 cit. in quanto all'atto della rimessa il conto risulti scoperto, per tale dovendosi ritenere sia il conio non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello in cui si sia verificato uno sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista, con la conseguenza che, per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007, n. 4762;
23 novembre 2005. n. 24588; 13 maggio 2005, n. 10122), il quale non coincide necessariamente ne' con il saldo per valuta, ne' con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto (cfr. tra le più recenti, Cass.. Sez. 1 28 febbraio 2007, n. 4762, cit.; 6 dicembre 2006, n. 26171; 23 novembre 2005. n. 24588, cit.). Peraltro, una volta proposta l'azione revocatoria fallimentare, l'attore può limitarsi a sostenere che tali versamenti, intesi come fatti solutori, avvennero per il rimborso di somme anticipate dalla banca in conto corrente, mentre incombe alla banca l'onere di provare la sussistenza dell'apertura di credito ed il suo limite (cfr. Cass. Sez. 15 settembre 2006. n. 19941; 9 luglio 2005. n. 14470). In tale contesto, la mancanza di una specifica individuazione delle singole rimesse non pone tanto un problema di compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4), quanto un problema di esatta determinazione dell'oggetto della stessa (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3), ed attiene pertanto al peritimi, più che alla causa petendi. Quest'ultima, in relazione all'azione in esame, è almeno in parte identificata dal riferimento allo stesso oggetto della domanda (la revoca di quei determinati pagamenti), con la conseguenza che. ove lo stesso possa considerarsi sufficientemente determinato, lo è di riflesso anche la domanda, non essendovi dubbi sulla sufficiente individuazione dei restanti elementi (consapevolezza, da parte dell'eccipiens, dello stato d'insolvenza del solvens e fallimento di quest'ultimo entro l'anno dai pagamenti) dedotti a fondamento della domanda (cfr. Cass.. Sez. 1, 30 maggio 2008, n. 14552. cit.; 12 novembre 2003, n. 17023, cit.).
4.3. - In tema di nullità della citazione, questa Corte ha peraltro precisato che l'omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4 è configurabile soltanto in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum, inteso tanto in senso formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, quanto in senso sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Il relativo accertamento implica una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto da un lato che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, e dall'altro che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (cfr. Cass., Scz. 2, 7 marzo 2006. n. 4828; Cass.. Sez. 1 5 aprile 2005. n. 7074). In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato alla luce della ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum). Nel valutare il grado di incertezza della domanda, occorre pertanto avere riguardo alla natura del relativo oggetto ed alla relazione in cui con esso, si trovi eventualmente la controparte, dovendosi stabilire se tale rapporto consenta comunque un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se viceversa sia tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass., Sez. 2, 21 novembre 2008, n. 27670; Cass., Sez. 1. 12 novembre 2003, n. 17023, cit.). 4.4. - Nella specie, l'indicazione del numero del conto corrente bancario sul quale erano affluite le rimesse di cui è stata chiesta la revoca, la determinazione dei periodi di tempo nei quali le stesse erano comprese e la precisazione che la domanda si riferiva a tutte le rimesse effettuate su quel conto nei predetti periodi, unitamente all'enunciazione, almeno per uno di essi, dell'importo complessivo delle rimesse ritenute revocabili, costituivano elementi sufficienti a consentire alla convenuta l'individuazione dell'oggetto della domanda, soprattutto se si considera che la Banca era in possesso di tutta la documentazione relativa al conto corrente. La pretesa avanzata dal fallimento non poteva quindi considerarsi indeterminata, neppure alla luce della contestuale formulazione di una pluralità di domande ai sensi dell'art. 67, comma 1, nn. 1, 2 e 3 L. Fall., la cui proposizione non era suscettibile di pregiudicare nè l'individuazione dell'oggetto, avuto riguardo all'identità del relativo pelitum, ne' quella della causa petendi, alla luce del rapporto di subordinazione espressamente istituito nelle conclusioni dell'atto di citazione.
5. - Con il terzo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 97 L. Fall., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di rideterminazione del tasso d'interessi, senza considerare che il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo da luogo ad un giudicato non già sul diritto di credito, ma su diritto al riparto fallimentare. Tale domanda, peraltro, era stata proposta in connessione con l'azione revocatola, fondata sull'applicazione di uno smodato tasso d'interessi, e mirava alla restituzione degl'interessi pagati prima della dichiarazione di fallimento.
5.1. - Il motivo è infondato.
Nel confermare la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di rideterminazione degl'interessi, la Corte d'Appello si è infatti attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento fallimentare la definitività dello stato passivo, conseguente al decreto con cui il giudice delegato ne dichiara l'esecutività a norma dell'art. 97 L. Fall., conferisce all'accertamento dei crediti ammessi un grado di stabilità tale da precludere l'ulteriore proposizione di questioni attinenti all'esistenza ed all'entità del credito ed alla sussistenza di cause di prelazione, come pure alla validità e all'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva (cfr. Cass., Sez. lav., 15 giugno 2006, n. 13778; Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001. n. 3830: 22 gennaio 1997, n. 664). È pur vero che tale preclusione ha efficacia essenzialmente endoprocedimentale essendo ormai pacifico che l'accertamento del giudice delegato non è destinato ad acquistare autorità di giudicato al di fuori della procedura concorsuale. Ma ciò non significa che al di fuori del fallimento e in pendenza della procedura sia possibile contestare, in sede di cognizione ordinaria e dinanzi ad un giudice diverso da quello fallimentare, la validità e/o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo, e quindi necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo, in quanto tale possibilità si porrebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 52, L. Fall., che concentra l'accertamento dei crediti nella sede fallimentare.
Il ricorrente non contesta tali principi, ai quali anzi si riporta espressamente, ma pare adombrare una diversa finalità della domanda proposta, sottolineandone la connessione con l'azione revocatoria. senza però considerare che la rideterminazione degli interessi è stata chiesta soltanto in via subordinata, e quindi per l'ipotesi di rigetto dell'azione revocatoria, e che l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per se il diritto alla restituzione degli interessi pagati. 6. - L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, determinando la caducazione automatica della sentenza impugnata, nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, comporta infine l'assorbimento del terzo motivo de ricorso incidentale, con cui la controricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2233 c.c., commi 1 e 2 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 5 e 6 nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d'Appello ha liquidato le spese soltanto per il secondo grado di giudizio, ed in misura irrisoria rispetto al valore ed all'importanza della causa.
7. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalla censura accolta, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

 

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