Concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta - Voto espresso a mezzo p.e.c. prima del deposito della relazione e dell'adunanza dei creditori – Validità – Condizioni – Configurabilità del voto in dissenso – Presupposti – Necessaria estensione del contraddittorio – Omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale di omologazione – Conseguenze – Nullità del giudizio e del decreto di omologa - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
In tema di concordato preventivo, il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 l.fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma 1, l.fall., sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3860 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162