giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4312 del 14/02/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Azione del curatore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto stipulato tra l'imprenditore, successivamente fallito, e un terzo - Posizione del curatore - Simulazione relativa - Documento - Data certa ex art. 2704 c.c. ai fini dell'opponibilità alla curatela - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la contro scrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4312 del 14/02/2019
Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_1416, Cod_Civ_art_2704