Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Fallimento - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell’attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.
Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5342 del 22/02/2019
Cod_Civ_art_2135