Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - Fallimento - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell’attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.
Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5235 del 21/02/2019