Fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - partecipazione dei creditori tardivi - Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8977 del 29/03/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - partecipazione dei creditori tardivi - Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. - Ipotesi legale di non imputabilità del ritardo - Configurabilità - Esclusione.
In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 l.fall. (nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ex d.lgs. n.5 del 2006) - che prevede(va) l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, avesse restituito quanto ricevuto dal fallito - non configura un'ipotesi di accertamento "ex lege" della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8977 del 29/03/2019