Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito – alimenti - Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità.
L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso prima della liquidazione delle altre attività, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto con cui il medesimo fallito abbia disposto del suo diritto all'abitazione, ex art. 1022 c.c., sicchè l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare è sempre ammessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8973 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1022