Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Domanda tempestiva di ammissione di un credito - Omessa pronuncia del giudice delegato - Opposizione al passivo - Necessità - Domanda tardiva per l'insinuazione del medesimo credito - Inammissibilità.
In tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7500 del 15/03/2019