Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola - neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio - a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019