Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti
Fallimento - Passività - Accertamento del passivo Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti Successivo mancato deposito in sede di opposizione - Conseguenze - Preclusione per il giudice dell'opposizione di esame dei documenti e di disporre consulenza tecnica. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza), né può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 493 del 16/01/2012
Fallimento - Passività - Accertamento del passivo Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti
Successivo mancato deposito in sede di opposizione - Conseguenze - Preclusione per il giudice dell'opposizione di esame dei documenti e di disporre consulenza tecnica. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza), nè può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 493 del 16/01/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 493 del 16/01/2012
PREMESSO IN FATTO
che:
1. - È stata depositata la seguente relazione a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con ricorso notificato il 2 gennaio 2010, l'architetto Ratti Fabio si è opposto allo stato passivo del Fallimento F.lli Or.. di Or.. Angelo Dante & C. s.n.c., al quale il suo credito per prestazioni professionali era stato ammesso per una minor somma, rispetto a quella richiesta.
"Con decreto in data 15 marzo 2010 il Tribunale di Lecco ha respinto l'opposizione affermando che nessuna prova era stata data della pretesa fatta valere.
"Per la cassazione del decreto ricorre l'opponente, per un unico motivo d'impugnazione. La curatela fallimentare resiste con controricorso.
"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
"Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 99 L. Fall. e art. 61 ss. c.p.c.. La documentazione era stata prodotta nel giudizio di verifica del passivo e l'esistenza del credito non era stata contestata, mentre la consulenza tecnica d'ufficio poteva essere disposta dal giudice dell'opposizione per valutare l'esattezza della nota esplicativa, prodotta con l'atto di opposizione. "Il motivo è manifestamente infondato. Il tribunale dell'opposizione, chiamato a decidere sulla controversia concernente il compenso di prestazioni professionali per le quali la curatela contestava essere stato provato il conferimento dell'incarico, non poteva esaminare la fondatezza della doglianza dell'opponente senza prendere visione della documentazione da lui prodotta nel corso della verifica del passivo, ma non depositata in sede di opposizione (come prescritto a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, L. Fall.), ne' disporre una consulenza tecnica su un materiale documentario non depositato in atti.
"Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., n. 5. 2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il fallimento ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
3. - Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
4. - Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il 29 settembre 2011. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012
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