Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art. 591 bis c.p.c. -
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art. 591 bis c.p.c. - Procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115 del 2002 - Fallimento del debitore esecutato - Curatela fallimentare - Litisconsorte necessario - Omessa evocazione - Conseguenze.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della decisione in caso di sua mancata evocazione in giudizio e cassazione dell'ordinanza, con rinvio al giudice "a quo" per la rinnovazione del procedimento, previa integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6242 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_383