Liquidazione coatta amministrativa - Impresa esercente l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7307 del 14/03/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - Impresa esercente l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti - Liquidazione coatta amministrativa - Disciplina ex art. 10 del d.l. n. 857 del 1976 - Riassunzione dei dipendenti - Costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro - Fondamento.
Nell'ipotesi di trasferimento coattivo di personale, già dipendente di un'impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, ad una fra le imprese autorizzate tra le quali sia stato ripartito il portafoglio dell'impresa dal Comitato del fondo di garanzia per le vittime della strada, i lavoratori sono riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 857 del 1976 (conv., con modif., dalla l. n. 39 del 1977) e, quindi, in continuità del medesimo rapporto istituito "ex novo", dall'impresa coattivamente cessionaria, a norma dell'art. 11, commi 3 e 4, del predetto d.l., posto che i rapporti con l'impresa già datrice si sono risolti di diritto per effetto della sua soggezione a liquidazione coatta amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7307 del 14/03/2019