Fallimento - Terzo cessionario del credito nei confronti del fallito e suo debitore - Compensazione - Condizioni.
Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9528 del 04/04/2019 (Rv. 653688 - 01)
Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1243