Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10080 del 10/04/2019 (Rv. 653704 - 01)
Chiusura del fallimento – effetti fallimento - Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Caratteristiche - Strumentalità - Necessità – Fattispecie
In tema di fallimento, il disposto deii'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell’attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l’attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell’invio di mail con le quali il c.d.a. dell'istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all'assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10080 del 10/04/2019 (Rv. 653704 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_278