Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile.
All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 si applica il rito ordinario di cognizione, sicché il procedimento deve concludersi non con decreto impugnabile con i mezzi e le forme di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., ma, secondo la previgente disciplina, con sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, sancendo l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 l'applicabilità del rito novellato esclusivamente alle procedure concorsuali apertesi successivamente a quella data.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)