Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di secondo grado, in seguito al fallimento di una società condannata in primo grado al pagamento di una somma di denaro inferiore a quella richiesta dall'attore appellante, aveva dichiarato improcedibile il giudizio di appello.)
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019 (Rv. 654096 - 01)