Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purché il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 039 – Litispendenza e continenza di cause
Cod. Proc. Civ. art. 273 – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa