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Fallimento - opposizione allo stato passivo – Cass. 14321/2019

Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento.

L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0038 – Obbligazioni

Cod. Civ. art. 2267 – Responsabilità per le obbligazioni sociali

Cod. Civ. art. 2268 – Escussione preventiva del patrimonio sociale

Cod. Proc. Civ. art. 081 – Sostituzione processuale