Skip to main content

Concordato preventivo - ammissione - condizioni – Cass. 13391/2019

Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.

In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2745 – Fondamento del privilegio

Cod. Civ. art. 2746 – Distinzione dei privilegi

Cod. Civ. art. 2784 - Nozione

Cod. Civ. art. 2808 – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

Cod. Civ. art. 2313 - Nozione