Rapporti con l'azione revocatoria ordinaria - azione revocatoria fallimentare - Danno - Mera lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" di danno - Conseguenze - Prova contraria a carico del convenuto.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019 (Rv. 654255 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2741 – Concorso dei creditori e cause di prelazione
Cod. Civ. art. 2901 - Condizioni