Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo
Finanziamento del socio - Fallimento della società - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Ammissione al passivo - Rango postergato - Fondamento.
In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_204