Passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo
Buste paga rilasciate al lavoratore - Efficacia probatoria - Condizioni - Facoltà di contestazione da parte del curatore - Sussiste.
In tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18169 del 05/07/2019 (Rv. 654544 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2697