Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01)
Accertamento dello stato passivo - Credito documentato da contratto non avente data certa - Mancata ammissione al passivo - Opposizione - Regime probatorio - Fondamento.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere.
In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto, mentre l'esistenza del contratto potrà essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 (Rv. 655771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_207