Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento - Inefficacia ex art. 44 L.F. - Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza.
Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24602 del 02/10/2019 (Rv. 655762 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_183