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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053