Ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto - Provvedimenti del giudice delegato - Natura precaria - Conseguenze.
In tema di verifica dei crediti nella procedura concordataria, l'inclusione nelle operazioni di suffragio disposta dal giudice delegato ai sensi dell'art. 176, comma 1, l.fall. non segna il termine ultimo per ogni statuizione in merito all'ammissione del credito al voto, perché l'assetto normativo dell'istituto caratterizza espressamente tale disposizione come provvisoria e chiama il Tribunale - al pari del giudice dell'impugnazione sulla decisione di quest'ultimo - a rinnovare la verifica ai fini del controllo del regolare sviluppo dell'"iter" procedurale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30456 del 21/11/2019 (Rv. 656273 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_108