Procedure competitive di liquidazione dell'attivo - Clausola di incameramento della cauzione - Validità - Condizioni.
Nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto all'esito di una procedura competitiva finalizzata alla cessione dell'azienda, non addivenga, poi, alla stipula del relativo contratto, così venendo meno al rispetto dell'originaria proposta, a condizione che non venga fornita la prova della non imputabilità dell'inadempimento a fatto e colpa dell'aggiudicatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30200 del 20/11/2019 (Rv. 655776 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Dlgs_14_2019_art_214, Dlgs_14_2019_art_216