Locazione di immobile - Fallimento del conduttore - Recesso dal contratto da parte del curatore - Diritto del locatore all'equo indennizzo - Determinazione convenzionale - Non consentita - Liquidazione dell'indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti.
In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell'autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28961 del 08/11/2019 (Rv. 655825 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_185, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172