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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)

Mutuo bancario - Fallimento del mutuatario - Insinuazione al passivo della mutuante - Prova della consegna del denaro - Quietanza - Valore probatorio - Fattispecie.

Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.

In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206