Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione nell’attivo realizzato del valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni.
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137