Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 12850/2018

Azione revocatoria - Vittorioso esperimento – Conseguenze - Obbligazione restitutoria dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza degli interessi - Dalla data della domanda.

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018 (Rv. 648782 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1224

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

12850 

2018